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24 giugno 2025

Interventi e commenti

Gli obblighi del Fornitore di Calcestruzzo Preconfezionato

Approfondimento a cura Geom. Stefano Farina, Consigliere nazionale Aifos e Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri

Gli obblighi del Fornitore di Calcestruzzo Preconfezionato

Dopo aver analizzato, nei precedenti articoli gli aspetti legati agli obblighi del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alla nota INL che precisa i limiti della mera fornitura di calcestruzzo, rispetto a quelli dell’esecuzione dei lavori, alla lettera circolare del 10/02/2011 riguardante la mera fornitura di calcestruzzo in cantiere ed agli obblighi dell’Impresa Esecutrice del Getto di Calcestruzzo Preconfezionato, trattiamo ora il tema degli obblighi del Fornitore di Calcestruzzo Preconfezionato.

Ricordando che la mera fornitura rientra nei disposti di cui all’articolo 96 ove viene precisato che la redazione del POS “non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all’articolo 26”, l’impresa fornitrice al momento in cui riceve una richiesta di fornitura di calcestruzzo preconfezionato dovrà scambiare con il cliente (impresa esecutrice) tutte le informazioni necessarie affinché l’ingresso dei mezzi deputati alla consegna del calcestruzzo e l’operazione di consegna avvengano in condizioni di sicurezza per i lavoratori di entrambe le imprese, nonché per le persone terze che possono essere coinvolte nell’ambito del cantiere.

Nel caso di utilizzo di trasportatori terzi per la consegna del calcestruzzo in cantiere l'impresa fornitrice di calcestruzzo dovrà consegnare agli stessi trasportatori sia il documento inviato all'impresa esecutrice con le informazioni sui rischi legati alla consegna del prodotto in cantiere, sia quello ricevuto dall'impresa esecutrice con le informazioni sul cantiere.

Ricordiamo che la situazione che si può verificare (e che molto spesso si verifica) vede Il trasporto del calcestruzzo affidato dall'impresa fornitrice a trasportatori terzi.

Nello schema sottostante andiamo a riportare una situazione che si può verificare e che vede:

A            impresa affidataria o esecutrice del getto di calcestruzzo
B            impresa fornitrice di calcestruzzo
1             impresa 1 che esegue il pompaggio del calcestruzzo
2             impresa 2 che esegue il trasporto del calcestruzzo
3             impresa 3 che esegue il trasporto del calcestruzzo
n             impresa “ennesima” che esegue il trasporto del calcestruzzo

obblighi1.jpg

Naturalmente l'attività di coordinamento continua ad essere fra impresa fornitrice ed impresa esecutrice, fatta salva l'attività di coordinamento tra imprese fornitrice e trasportatori che rimane in capo all’impresa fornitrice del calcestruzzo preconfezionato.

obblighi2.jpg

Tra gli aspetti importanti che l’impresa fornitrice dovrà tenere conto vi sono quelli legati

  • all’accessibilità del cantiere (piazzamento in cantiere o su strada, necessità di manovre di ingresso, difficoltà logistiche, ecc.),
  • all’arrivo di più mezzi di scarico ed a loro posizionamento prima dello scarico stesso (sosta all’interno del cantiere, all’esterno dello stesso in aree predisposte, in piazzali o altre aree, ecc.)
  • alla tipologia di scarico (con canala, con benna/gru, con pompa, ecc.)
  • alla pulizia (lavaggio canala ed altri elementi di autobetoniera e betonpompa),
  • all’uscita dall’area dopo aver effettuato il getto.

Tali informazioni dovranno riguardare anche degli aspetti dell’arrivo autobetoniere e sosta prima dell’avvicinamento alla autopompa per effettuare lo scarico, sia nel caso di attività eseguita all’interno del cantiere, sia nel caso di attività di scarico eseguita in strada.

obblighi3.jpg

Naturalmente gli elementi di cui sopra vanno correttamente dettagliati e riportati nelle informazioni che i trasportatori dovranno ricevere.

Anche in questo caso il riferimento principale relativo allo scambio di informazioni tra impresa esecutrice (Cliente) e Fornitore di Calcestruzzo Preconfezionato è la Lettera Circolare 3328/2011.

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