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24 giugno 2025

Interventi e commenti

Circolare 3328/2011 della Direzione generale tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riguardante la mera fornitura di calcestruzzo in cantiere

Approfondimento a cura Geom. Stefano Farina, Consigliere nazionale Aifos e Coordinatore della Sicurezza nei Cantieri

Circolare 3328/2011 della Direzione generale tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riguardante la mera fornitura di calcestruzzo in cantiere

Fermo restando che la mera fornitura del calcestruzzo in cantiere rientra negli obblighi di cui all’articolo 26 comma 1 e 2 del D.Lgs. 81/2008, le modalità di scambio delle informazioni sono indicate nella Lettera circolare 003328/2011 della Direzione generale tutela delle condizioni di lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali riguardante la mera fornitura di calcestruzzo in cantiere.

L’origine della Lettera Circolare deriva da quanto emanato dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e che ha come base lo scopo di fornire, alle imprese esecutrici e alle imprese fornitrici di calcestruzzo preconfezionato, indicazioni operative relativamente a:

  • le informazioni da scambiarsi in materia di sicurezza dei lavoratori coinvolti nelle diverse fasi in cui si articola il rapporto fra il fornitore di calcestruzzo preconfezionato e l'impresa cliente:
  • le procedure a garanzia della sicurezza dei lavoratori coinvolti, a partire dal momento in cui vi sia la richiesta di fornitura di calcestruzzo da parte dell’impresa edile, fino alla consegna del prodotto nel cantiere di destinazione;

Ciò al fine di applicare, nei casi in cui l’impresa fornitrice di calcestruzzo non partecipi in alcun modo alle lavorazioni di cantiere, quanto prescritto dall’art. 26 del D. Lgs. 81/08, così come modificato dal d.lgs. 106/09, in termini di collaborazione e informazione reciproca fra datori di lavoro di tali imprese, così come precisato dall’art. 96 del d.lgs. 81/08 e s.m.i..

L’articolo 96, infatti, chiarisce che l’obbligo di redazione del POS compete unicamente alle imprese che eseguono in cantiere i lavori indicati nell’Allegato X del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Attività di coordinamento tra impresa esecutrice e impresa fornitrice
Nel momento in cui un’impresa esecutrice richiede una fornitura di calcestruzzo preconfezionato il datore di lavoro dell’impresa fornitrice di calcestruzzo scambia con il cliente tutte le informazioni necessarie affinché l’ingresso dei mezzi deputati alla consegna del calcestruzzo e l’operazione di consegna avvengano in condizioni di sicurezza per i lavoratori di entrambe le imprese, nonché per le persone terze che possono essere coinvolte nell’ambito del cantiere.

A tal fine il fornitore di calcestruzzo preconfezionato invia all’impresa esecutrice un documento che contiene

  • tipologia e caratteristiche tecniche dei mezzi utilizzati;
  • numero di operatori presenti e mansione svolta;
  • rischi connessi alle operazioni di fornitura che verranno eseguite in cantiere.

L’Impresa esecutrice è a sua volta obbligata a trasmettere al fornitore di calcestruzzo preconfezionato ai sensi dell’art. 26, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. le informazioni relative alla sicurezza del cantiere e delle attività

Tali informazioni possono essere desunte:

  • dal PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento),
  • dai POS redatti ai sensi dell’art. 96, comma 1 lettera g) del D .Lgs. 81/08 e s.m.i. e del punto 3 dell'allegato XV del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Nel caso di utilizzo di trasportatori terzi per la consegna del calcestruzzo in cantiere l'impresa fornitrice di calcestruzzo dovrà consegnare agli stessi trasportatori sia il documento inviato all'impresa esecutrice con le informazioni sui rischi legati alla consegna del prodotto in cantiere, sia quello ricevuto dall'impresa esecutrice con le informazioni sul cantiere.

I rapporti tra l’impresa esecutrice e quella fornitrice
Nel momento in cui l’impresa esecutrice richiede una fornitura di calcestruzzo preconfezionato si instaura un rapporto fra le due imprese che è regolato, per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro e come si è già avuto modo di precisare, dai commi 1 e 2 dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Tali commi, in particolare, prevedono che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice informi l’impresa fornitrice dei rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui essa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza ivi adottate.

Entrambi i datori di lavoro cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa in oggetto; coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell'opera complessiva. Il datore di lavoro dell’impresa esecutrice promuove tale coordinamento.

Procedura per la fornitura di calcestruzzo in cantiere
Il trasporto del calcestruzzo può essere affidato dall'impresa fornitrice a trasportatori terzi.

Anche in questo caso l'attività di coordinamento continua ad essere fra impresa fornitrice ed impresa esecutrice, fatta salva l'attività di coordinamento tra imprese fornitrice e trasportatore.

Le fasi in cui si articola il rapporto fra i due soggetti coinvolti possono essere sinteticamente descritte mediante lo schema a blocchi riportato di seguito.

calcestruzzo8.jpg

Da evidenziare che nell’attività di fornitura rientra anche il “controllo sul prodotto”, ovvero le attività legate al prelievo di campioni di calcestruzzo per la valutazione qualitativa dello stesso.

Procedure di sicurezza per la fornitura di calcestruzzo
Il punto 6 della Lettera Circolare è attinente alle procedure di sicurezza per la fornitura di calcestruzzo e descrive

  • le procedure operative di competenza dell’impresa fornitrice di calcestruzzo preconfezionato
  • le procedure operative  dell’impresa esecutrice
  • i rischi associati a ciascuna fase di lavoro, dal momento dell’accesso in cantiere al momento dell’uscita dal medesimo.

In esse sono stati analizzati i rischi correlati a ciascuna fase di lavoro e sono state individuate le procedure dettagliate da mettere in atto al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori, qualora siano presenti i singoli rischi e/o laddove non siano state adottate misure organizzative volte ad eliminare tali rischi.

Esse sono suddivise in

6.1. Accesso e transito dei mezzi in cantiere
6.2. Operazioni preliminari allo scarico
6.3.1 Operazioni di scarico con autobetoniera
6.3.2 Scarico in benna o secchione (movimentato da gru)
6.3.3 Scarico diretto con canala (tratti di canala aggiuntiva)
6.3.4 Scarico in pompa
6.4 Operazioni di pompaggio
6.5 Operazioni finali e uscita dal cantiere

  • Operazioni finali (riassetto del mezzo, pulizia/lavaggio)
  • Uscita dal cantiere

Emergenze in cantieri di consegna
Per quanto riguarda gli aspetti legati alla gestione delle emergenze, nella circolare viene indicato che i fornitori di calcestruzzo si atterranno alle procedure di emergenza, incendio, evacuazione, e di pronto soccorso, indicate dall'impresa esecutrice desunte dal piano di sicurezza e coordinamento ove previsto.

Ricordiamo che la lettera circolare,

  • con le procedure di sicurezza per la fornitura di calcestruzzo,
  • con l’allegato 01:
    •  SCHEDA INFORMATIVA - INFORMAZIONI FORNITE DALL'IMPRESA FORNITRICE DI CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO
  • con l’allegato 02:
    • SCHEDA INFORMATIVA - INFORMAZIONI RICHIESTE ALL'IMPRESA ESECUTRICE

detta delle misure generali di tutela e deve essere attualizzata all’effettiva realtà del cantiere e non riproposta come mera fotocopia.

DEFINIZIONI

All’interno della Circolare ritroviamo anche una serie di definizioni che andiamo a riportare

Autobetoniera (nel seguito ATB): dispositivo per miscelare il calcestruzzo, montato su un telaio di un automezzo, capace di miscelare e consegnare e scaricare un calcestruzzo omogeneo.

Autobetonpompa (nel seguito ATBP): dispositivo per miscelare il calcestruzzo, montato su un telaio di un automezzo, capace di miscelare e consegnare e scaricare un calcestruzzo omogeneo attraverso il pompaggio del calcestruzzo stesso. Tale automezzo nasce dall’unione di una autobetoniera con una pompa per calcestruzzo.

Boiacca: impasto di acqua e cemento (pasta) utilizzata talvolta in cantiere per impieghi specialistici, con rapporti A/C (acqua/cemento) in genere da 0,5 a 1 o più elevati.

Calcestruzzo: materiale formato miscelando cemento, aggregato grosso e fino ed acqua, con o senza l’aggiunta di additivi o aggiunte, il quale sviluppa le sue proprietà a seguito dell’idratazione del cemento.

Canala di scarico: terminale dell’autobetoniera deputato allo scarico del calcestruzzo.

Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Dispositivi di protezione individuale (nel seguito DPI): qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Girofaro: sistema luminoso di sicurezza, posizionato in modo visibile da tutti i lati su veicoli e macchine da lavoro.

Pompa per calcestruzzo: dispositivo montato su un telaio di un automezzo, capace di scaricare un calcestruzzo omogeneo attraverso il pompaggio del calcestruzzo stesso.

Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari (omissis)

Ribaltino: parte ribaltabile della canala di scarico

 

FAI CLIC QUI per scericare il testo completo della lettera circolare 3328/2011.

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