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05 novembre 2025

Le nostre attività

Stati Generali Salute e Sicurezza sul lavoro, il contributo di Aifos al tavolo tematico “2024/2025: patente a crediti e nuovo accordo Stato-Regioni sulla formazione”

L'intervento di Matteo Fadenti, Vicepresidente vicario Aifos, presentato il 22 ottobre alla Commissione parlamentare d’inchiesta sulle condizioni di lavoro

Stati Generali Salute e Sicurezza sul lavoro, il contributo di Aifos al tavolo tematico “2024/2025: patente a crediti e nuovo accordo Stato-Regioni sulla formazione”

FAI CLIC QUI PER SCARICARE IL CONTRIBUTO IN FORMATO PDF

NUOVO ACCORDO STATO-REGIONI

Dopo un lungo iter di elaborazione e approvazione, finalmente a maggio 2025 è entrato in vigore il nuovo Accordo Stato Regioni. Di seguito si vanno ad analizzare gli aspetti positivi da sfruttare e le criticità emerse nella prima applicazione.

ASPETTI POSITIVI FORMAZIONE DATORE DI LAVORO

Sicuramente tra gli aspetti positivi, c’è l’introduzione dell’obbligo di formazione per il datore di lavoro. Fino al nuovo accordo, il datore di lavoro era la figura della sicurezza con le maggiori responsabilità ed i maggiori obblighi, ma era l’unico a non dover effettuare alcuna formazione obbligatoria.
Questo nuovo obbligo deve essere sfruttato per migliorare le competenze dei datori di lavoro, per far si che possano conoscere a pieno i loro obblighi e le loro responsabilità e che possano capire quanto la sicurezza sul lavoro non sia un costo, bensì un investimento, che può portare grandi benefici non solo ai lavoratori ma a tutta l’azienda.
L’obiettivo è che tutti i datori capiscano che la sicurezza non è “una cosa da fare oltre alle normali attività” ma “un modo di fare le cose”.
La sfida di chi fa formazione è quella di creare dei percorsi formativi per i datori di lavoro che vadano oltre il semplice corso, e che siano un momento prezioso, andando davvero a raggiungere gli obiettivi nobili che ci si è posti con questo nuovo adempimento.

VERIFICA DELL'EFFICACIA

L’accordo da indicazioni molto precise sulla verifica dell’efficacia formativa nel tempo. Non si parla solamente di test finale e dei test di gradimento, bensì di un sistema da implementare per monitorare nel tempo i risultati della formazione.
Valutare correttamente l’efficacia, non serve solo a monitorare e correggere i comportamenti sbagliati che portano agli infortuni, non serve solo ad integrare la formazione già svolta con nuova formazione o altri strumenti, piuttosto, se svolta in modo serio ed efficace, questo strumento può far emergere anche problematiche organizzative nell’azienda, che, quando permangono, non permettono un miglioramento concreto della sicurezza. Se dalla verifica dell’efficacia formativa si arriva a migliorare la cultura organizzativa aziendale, si raggiungeranno realmente obiettivi importanti.

PROGETTAZIONE E ANALISI DEI FABBISOGNI

Prima ancora della verifica dell’efficacia, l’accordo prevede alcuni passaggi molto utili per effettuare una formazione efficace, ovvero l’analisi dei fabbisogni e la progettazione del percorso formativo. Chi effettua seriamente la formazione, da sempre svolge tali passaggi prima di erogare un qualsiasi corso, è però positivo che l’accordo obblighi a svolgere tali processi e dia indicazione su come effettuarli in modo adeguato. L’obiettivo è innalzare il livello della formazione e quindi la sua efficacia. Fare formazione non specifica e non correttamente progettata, diventa poco utile e controproducente, poiché trasmette al lavoratore il concetto che la formazione sia un mero obbligo da rispettare e non una opportunità di crescita e uno strumento di prevenzione dei rischi.

CRITICITÀ

Oltre agli aspetti positivi, l’Accordo ha delle evidenti criticità, che è utile segnalare nella speranza che nel tempo possano essere risolte e superate o identificate per essere gestite al meglio per poterle trasformare in punti di forza.

FORMAZIONE DATORE DI LAVORO

Se da un lato, come evidenziato, l’introduzione dell’obbligo della formazione del datore di lavoro è una grande opportunità, dall’altra le modalità previste per l’erogazione di tale formazione, vanno a smorzare l’entusiasmo. 
La scelta di un corso “standard” di 16 ore, che riprenda essenzialmente il “vecchio” corso datore di lavoro RSPP, la possibilità di effettuare tale formazione anche in e-learning, fanno probabilmente perdere efficacia a questo nuovo obbligo. 
Da questo punto di vista si avrebbe dovuto avere maggior coraggio e trovare delle modalità formative diverse, innovative, che uscissero dal solito schema dell’aula. Come Aifos abbiamo effettuato una indagine tra circa mille operatori della sicurezza (dal titolo: La formazione del Datore di Lavoro: da obbligo a opportunità̀ per la sicurezza), presentata il 14 ottobre 2025 in un evento presso il Senato, dove è emerso che il 60% dei datori di lavoro vede il “nuovo” corso per datore di lavoro un adempimento puramente burocratico senza reale valore. 
Proprio per questo, l’obiettivo che ci si deve porre, sarà quello di convincere i datori di lavoro a percorsi differenti, rispetto al “comodo e-learning” per far diventare questa nuova sfida, appunto, una grande opportunità.

DURATA DEI CORSI e MODALITÀ FORMATIVE

I precedenti accordi e i dati sugli infortuni da quando questi si applicano, hanno dimostrato che obbligare a standardizzare la durata di un corso in funzione del rischio non ha dato i risultati sperati. Continuare su questa strada andando soprattutto a specificare con ancor maggiore precisione altri aspetti della formazione, sembra davvero la strada sbagliata.
Peraltro, la formazione dei datori di lavoro che ricoprono il ruolo di RSPP ha davvero delle incongruenze eclatanti. Basti pensare che con il nuovo accordo, un datore di lavoro di una attività a rischio basso come un negozio o un bar deve fare 8 ore in più di formazione rispetto a prima, mentre un datore di lavoro di un settore a rischio alto come la metalmeccanica o l’artigianato, deve fare ben 24 ore in meno di formazione rispetto a prima (16 in meno se svolge attività nei cantieri). 
È da segnalare, inoltre, che nell’accordo non si tiene conto nella durata dei corsi in funzione del numero di partecipanti presenti. Ad esempio, fare la formazione pratica di un corso carrello elevatore a 6 addetti comporta sicuramente un tempo maggiore rispetto alla formazione svolta ad 1 addetto, ma solo chi giornalmente è nelle aule e nei campi prova comprende queste criticità. 
Se le piccole aperture verso strumenti formativi differenti (come i break formativi, la formazione esperienziale, l’uso dei simulatori ecc) è sicuramente un aspetto positivo, dispiace vedere come nell’accordo la faccia ancora da padrone una formazione “classica” da aula, che spesso deve essere erogata a persone che non hanno la forma mentis o le caratteristiche per affrontare un percorso formativo così strutturato o che banalmente faticano con la comprensione della lingua. Si dovrebbe pensare a strumenti molto più partecipativi, con una formazione svolta sul campo, più smart e soprattutto si dovrebbe puntare sull’addestramento. Anche questa è una sfida che AiFOS da sempre cerca di affrontare, nella creazione di percorsi formativi che siano sempre più coinvolgenti ed efficaci per diverse tipologie di lavoratore.

ADDESTRAMENTO

Con la legge 215/2021, si mette l’accento sull’importanza dell’addestramento, ci saremmo quindi aspettati, sull’onda di queste modifiche normative, sicuramente ben viste, un approfondimento sul tema addestramento nei nuovi accordi. Il D.Lgs 81/08 lo prevede in modo chiaro, il processo per cambiare davvero i comportamenti dei lavoratori, deve prevedere informazione, formazione e addestramento. A volte ci si dimentica la grandissima importanza dell’addestramento, soprattutto su lavoratori che faticano a seguire la “classica” formazione.

SOGGETTI FORMATORI E REPERTORIO NAZIONALE

Con riferimento ai soggetti formatori individuati dall’Accordo Stato-Regioni e al rinvio ad un Repertorio nazionale che verrà costituito, si sottolinea che – con particolare riferimento ai soggetti formatori relativi alle parti sociali - sarà opportuno procedere all’individuazione di criteri oggettivi e che tengano conto delle esperienze di chi da anni eroga corsi di formazione e di chi rappresenta la categoria dei professionisti e delle aziende di formazione.
Ad esempio, sul tema delle associazioni “comparativamente più rappresentative”, sarà utile sottolineare che la valutazione dei criteri indicati si intende in misura “complessiva”.
Aifos è naturalmente disponibile a mettere a fattor comune la propria esperienza maturata in anni di attività e poter dare un contributo fattivo, in qualità di associazione di categoria e professionale del settore, per l’individuazione di possibili soluzioni e proposte.

CONCORRENZA STATO-REGIONI

Con riferimento alla previsione inserita nell’Accordo Stato-Regioni, sarebbe utile chiarire cosa si intenda per “disposizioni più favorevoli”, per evitare il rischio di derive che vadano oltre le prerogative legislative delle singole regioni, che andrebbero a svantaggio non solo dei soggetti formatori nazionali, ma anche in generale della certezza del diritto.
I primi atti a valenza regionale stanno prevedendo indicazioni sia sulla costituzione dei repertori dei soggetti formatori che sulle attività di monitoraggio e controllo della formazione. Entrambi i punti sono stati rinviati ad atti successivi da deliberare in seno alla Conferenza Stato-Regioni.
Che le singole regioni legiferino in merito prima che ci siano stati una apposita valutazione e bilanciamento di interessi da parte della Conferenza Stato-Regioni ed il coinvolgimento delle parti sociali come previsto dall’Accordo Stato-Regioni stesso rischia di creare disomogeneità e addirittura rischi per la libertà di attività economica (potendosi creare situazioni paradossali in cui un soggetto venga ritenuto soggetto formatore in un territorio regionale e non in altro).
E in generale la salute e la sicurezza sul lavoro non possono essere gestite in modo diseguale da un territorio ad un altro del nostro Paese.
Le norme sulla sicurezza dovrebbero essere norme facilmente applicabili, applicabili uniformemente nel Paese, con l’obiettivo vero di rendere più semplice, sicuro e salubre il lavoro di tutti i lavoratori. Si parla spesso di semplificazione, e spesso ci si chiede cosa voglia dire semplificare. Semplificare non vuol dire togliere tutele, ridurre gli obblighi. Semplificare vuol dire soprattutto fare norme chiare, facilmente ed uniformemente applicabili, che non aumentino la burocrazia ma che si concentrino realmente in modo pratico a raggiungere gli obiettivi prefissati.

PATENTE A CREDITI

Sicuramente all’entrata in vigore del provvedimento molte imprese, soprattutto piccole e diversi autonomi, hanno sfruttato l’occasione per mettersi a norma e frequentare corsi obbligatori e redigere o aggiornare la documentazione della sicurezza. L’”effetto iniziale patente a crediti” ora è sicuramente svanito ed il provvedimento viene utilizzato principalmente da committenti e figure della sicurezza sul lavoro nel campo cantieristico (non con pochi dubbi) e controllato dagli ispettori INL. Si segnala, invece, che gli ispettori delle ASL non sembrano interessati a verificare tale provvedimento, con addirittura alcune regioni (es Regione Lombardia) che hanno comunicato chiaramente ai propri ispettori ATS di non verificare la questione patente a crediti.
Pertanto, per dare maggior forza al provvedimento si dovrebbe rendere più uniforme il controllo da parte di tutti gli enti ispettivi.

 

 

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