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03 marzo 2026

Noi e voi

Amianto, dal 2026 regole nuove e più stringenti

Recepita dal nostro Paese la Direttiva (UE) 2023/2668 che impone da subito un drastico taglio dei livelli di esposizione e l'impiego di nuove e più sofisticate tecnologie di misurazione nei prossimi 3 anni

Amianto, dal 2026 regole nuove e più stringenti

Con il Decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2026 ed entrato in vigore il 24 gennaio 2026, l’Italia ha recepito la Direttiva (UE) 2023/2668, che modifica la direttiva 2009/148/CE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro.

Bruxelles ha da tempo dichiarato guerra aperta all'amianto: nonostante la messa al bando, la sostanza è ancora un problema per diversi settori, come l'edilizia, le ristrutturazioni e la lotta agli incendi. È di gran lunga la principale causa di cancro legato al lavoro: il 78% dei tumori professionali riconosciuti negli Stati membri dell'UE è legato all'esposizione all'amianto.

Come imposto dalla Direttiva, il provvedimento introduce una riduzione di dieci volte del valore limite di esposizione professionale, impone l’adozione di tecnologie analitiche avanzate e rafforza gli obblighi di indagine preventiva apportando modifiche radicali al Titolo IX, Capo III del D.Lgs. 81/08. I pilastri tecnici del decreto sono:

  • Riduzione del valore limite esposizione professionale, che passa da 0,1fibre/cm³ a 0,01 fibre/cm³, misurato come media ponderata (TWA) su 8 ore;
  • Evoluzione metodologica: entro il 21 dicembre 2029, il conteggio delle fibre dovrà essere effettuato tramite microscopia elettronica (SEM) o metodi equivalenti, in grado di rilevare anche le fibre ultrasottili di larghezza inferiore a 0,2 micrometri, superando i limiti della microscopia ottica (MOCF);
  • Classificazione e priorità: tutti i silicati fibrosi sono ora formalmente classificati come cancerogeni di categoria 1A. Il legislatore stabilisce inoltre il principio della priorità della rimozione rispetto a incapsulamento o confinamento, qualora tecnicamente praticabile;
  • Estensione del campo di applicazione: le tutele sono estese in modo esplicito anche ad attività come la lotta antincendio, la gestione delle emergenze e le attività di scavo in "pietre verdi" (ofioliti), spesso trascurate nelle precedenti valutazioni.

Ai sensi dell'art. 19 del Decreto, le nuove disposizioni sono entrate ufficialmente in vigore il 24 gennaio 2026. È previsto un regime transitorio specifico per la metodologia di analisi: fino al 20 dicembre 2029 le misurazioni potranno ancora essere effettuate con microscopia ottica (PCM/MOCF), ma riferite al nuovo limite di 0,01 fibre/cm³. Dal 21 dicembre 2029 diventa obbligatorio l'utilizzo della microscopia elettronica o di metodi ad alta risoluzione definiti da successivo decreto ministeriale.

Le integrazioni al Testo Unico Sicurezza obbligano i datori di lavoro a rivalutare gli aspetti legati alle attività sui manufatti contenenti amianto anche riguardo agli interventi di manutenzione e/o ristrutturazione su edifici/impianti che potranno essere svolte sono in presenza di idonea documentazione predisposta da operatore qualificato conformemente alle leggi e prassi nazionali. Abbiamo approfondito l'argomento in un recente webinar visionabile in streaming.

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