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La centralità nell’ambito del sistema di prevenzione e protezione aziendale del preposto non è mai stata in discussione. Tuttavia, la legge n. 215/2021 ha generato recenti indirizzi giurisprudenziali di grande interesse.
Contributo a cura di Lorenzo Fantini, consulente, già avvocato giuslavorista e dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
La centralità nell’ambito del sistema di prevenzione e protezione aziendale del preposto non è mai stata in discussione, sin dalla legge n. 123/2007, che ha chiesto agli estensori del “testo unico” di valorizzarne il ruolo. Il processo di descrizione legislativa di tale figura è continuato con la legge n. 215/2021, che ha introdotto l’obbligo di individuazione del preposto e definito con maggiore puntualità i rispettivi compiti prevenzionistici, generando recenti indirizzi giurisprudenziali di grande interesse, dei quali qui si terrà, in estrema sintesi, conto.
La figura del preposto è da considerarsi essenziale nell’ambito del sistema di prevenzione aziendale degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, tanto che la legge n. 123 del 2007 aveva tra i criteri di delega (che poi troveranno la loro attuazione tramite il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) la “riformulazione e razionalizzazione dell’apparato sanzionatorio, amministrativo e penale” tenendo conto delle responsabilità e delle funzioni svolte da ciascun soggetto obbligato, “con riguardo in particolare alla responsabilità del preposto” (articolo 1, lettera f, legge n. 123/2017).
D’altronde anche prima del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro la giurisprudenza aveva rimarcato la centralità del ruolo prevenzionistico del preposto identificando i tratti salienti del ruolo nell’essere il preposto figura intermedia tra datore di lavoro/dirigente, da un lato, e lavoratori, dall’altro, essendo egli un soggetto che, fermi i poteri organizzatori e gestionali dei primi, garantisce, di fatto, la concreta e corretta attuazione delle norme antinfortunistiche da parte dei lavoratori della parte di organizzazione aziendale cui è assegnato (si vedano, per tutte, Cass. pen., sez. IV, 1° giugno 2007, n. 21593, e Cass. pen., sez. IV, 21 aprile 2006, n. 14192).
Di tali indirizzi ha tenuto conto il Legislatore del 2008, il quale definisce, all’articolo 2, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 81/2008 il preposto come segue: “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”. In tal modo viene confermato l’inquadramento che la giurisprudenza aveva fornito alla figura del preposto, anche rispetto alla circostanza che tale ruolo debba considerarsi in capo ad una persona non in quanto essa abbia ricevuto una investitura formale ma perché tale ruolo è da essa esercitato “di fatto” (cfr., per tutte, Cass. pen., Sez. IV, 29 maggio 2014, n. 22246; Cass. pen., sez. IV, 10 aprile 2017, n. 18090). Ciò è, del resto, confermato in modo indiscutibile ed espresso dall’articolo 299 del “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro - non a caso rubricato come: “esercizio di fatto di poteri direttivi” – il quale dispone che le posizioni di datore di lavoro, dirigente e, appunto, del preposto non gravano solo su chi abbia avuto una “regolare investitura” ma “altresì” su chiunque quelle funzioni eserciti di fatto in azienda.
Quanto alle modalità con cui il preposto deve adempiere le funzioni di controllo che su di lui incombono, la Corte di Cassazione ha da sempre evidenziato come compito del preposto non sia quello di sorvegliare “a vista” e “ininterrottamente da vicino” il lavoratore, ma di assicurarsi personalmente che questi esegua le disposizioni di sicurezza impartite e utilizzi gli strumenti di protezione messi a disposizione (in questo senso la nota Cass. pen., sez. IV, 12 gennaio 1998, n. 108). Ne deriva, come rimarcato per tutte e dopo l’entrata in vigore del “testo unico” da Cass. pen., Sez. IV, 1° febbraio 2012, n. 4412, che: “La funzione di garanzia del preposto non può significare che il medesimo debba essere costantemente presente. Nella specie, infatti, non è questione di presenza continua, ma di corretto esercizio delle tipiche funzioni del preposto che, in quanto delegato alla diretta sorveglianza dei lavoratori a lui affidati, è certamente tenuto, indipendentemente dalla presenza al momento del fatto, ad una attenta ed assidua vigilanza e specialmente a dare istruzioni anche per lavori che possono ritenersi di semplice esecuzione”. Come a dire che chi svolga – per le mansioni che esercita in azienda – la funzione di preposto non deve essere sempre presente per svolgere i suoi compiti prevenzionistici ma, al contempo, che gli si richiede, quando presente, di svolgerli con attenzione e senza eccezioni.
Il “testo unico” di salute e sicurezza sul lavoro descrive in modo puntuale – prevedendo, peraltro, sanzioni penali (di tipo contravvenzionale, con alternativa tra arresto e ammenda) a carico del preposto in caso di inosservanza dei relativi obblighi – i compiti del preposto all’articolo 19, il quale è stato oggetto di una importante modifica a seguito della pubblicazione della legge 17 dicembre 2021, n. 215, in sede di conversione delle disposizioni contenute nel D.L. 21 ottobre 2021, n. 146. Tale innovazione ha l’obiettivo di descrivere in modo migliore rispetto al passato in cosa consistano i compiti prevenzionistici del preposto tenendo conto degli indirizzi sin qui ricostruiti e delle criticità emerse negli anni successivi all’entrata in vigore del d.lgs. n. 81/2008. Questa rivisitazione di compiti e ruolo – per quanto in evidente continuità con gli indirizzi del passato (come emerge anche dalla lettura, che chi scrive ritiene fondamentale, della Relazione intermedia della Commissione bicamerale lavoro e sicurezza, del 20 aprile 2022, che dedica diverse pagine alla illustrazione delle ragioni dell’intervento legislativo, costituendo una vera e propria “interpretazione autentica” della novella legislativa) – prevede che il preposto, nei confronti dei lavoratori, deve: “…intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti” (articolo 19, comma 1, lettera a), nel “nuovo” testo, introdotto dalla legge n. 215/2021, nel d.lgs. n. 81/2008), ma anche che egli, “in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario,” debba: “interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate” (articolo 19, comma 1, lettera f-bis, del d.lgs. n. 81/2008).
La modifica legislativa ha stimolato la giurisprudenza ad occuparsi della figura del preposto più che nel passato, anche tramite alcune condanne per inosservanza dei propri obblighi; si veda, per tutte, Cass. pen., sez. IV, n. 14915, nella quale – nell’annullare la sentenza di condanna a carico del datore di lavoro – si esprime il fondamentale principio per cui: “l'obbligo datoriale di vigilare sull'osservanza delle misure prevenzionistiche adottate può essere assolto attraverso la preposizione di soggetti a ciò deputati e la previsione di procedure che assicurino la conoscenza del datore di lavoro delle attività lavorative effettivamente compiute e delle loro concrete modalità esecutive, in modo da garantire la persistente efficacia delle misure di prevenzione adottate a seguito della valutazione dei rischi”. Altra interessante sentenza è Cass. pen., sez. IV, 14 aprile 2025, n. 14443, che, sempre in un caso nel quale viene riconosciuta la condanna del preposto, espone come il preposto a conoscenza del pericolo abbia l’obbligo (del resto, come già esposto, come chiaramente previsto dall’articolo 19, comma 1, lettera f-bis, citato, nel testo introdotto dalla legge n. 215/2021) di segnalarlo al dirigente e/o al datore di lavoro.
Sempre la giurisprudenza più recente pone una serie di dubbi interpretativi importanti in merito alle modalità di scelta del preposto e, in particolare, richiama all’attenzione i soggetti obbligati alla individuazione di tale figura (cioè, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b-bis, del d.lgs. n. 81/2008, nel testo risultante dalla legge n. 215/2021, che ha introdotto l’obbligo di individuazione del preposto, non solo il datore di lavoro ma anche il dirigente, trattandosi questa individuazione di un obbligo delegabile) in merito alla definizione delle mansioni che al preposto affidano. Cass. pen., sez. IV, 28 febbraio 2025, n. 8289, ad esempio, assolve il preposto ma conferma la condanna del datore di lavoro in quanto ha consentito al preposto di svolgere una attività lavorativa impegnativa (la conduzione di un carrello elevatore) che ha impedito una efficace vigilanza, secondo la ricostruzione giudiziale causa ultima e decisiva dell’infortunio mortale. La pronuncia, ben poco condivisibile nel caso di specie (e a parere di chi scrive precedente non generalizzabile, vista la particolarità della vicenda di fatto sottostante), costituisce comunque un interessante monito alle aziende, di non sottovalutare l’importanza di consentire al preposto uno svolgimento di attività compatibile con la circostanza che il medesimo – che resta innanzitutto un lavoratore, incaricato, quindi, di svolgere attività lavorative e non solo di vigilanza su persone e luoghi di lavoro – va messo nelle condizioni di poter effettuare una vigilanza efficace; circostanza che potrebbe essere inficiata da un eccesso di compiti affidati.
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